Giustizia

90 a 1

90 a 1

Le parole non bastano più.

Il 3 e poi il 6 ed ancora l’11 dicembre una serie di fragorosi tonfi giudiziari a Strasburgo. Su un totale di 87 sentenze per giustizia non resa e ritardata oltre ogni termine ragionevole, la Suprema Corte ha dato 86 volte ragione ai ricorrenti ed una volta allo Stato Italiano perché un ricorrente ha “preteso” di avere giustizia entro tre anni e sette mesi.

Sommando alle 86 sentenze negative i quattro réglements amiables del 3 dicembre, in cui l’Italia ha preferito pagare pur di non essere condannata, abbiamo un risultato finale di 90 a 1.

Che dire? La legge Pinto si rivela sempre più un palliativo da legulei, che nell’immediato vorrebbe ridurre (forse) il contenzioso civile e amministrativo a Strasburgo, ma che renderà questo contenzioso insopportabile il giorno in cui alla precedente denegata giustizia in termini ragionevoli, si aggiungerà la denegata liquidazione dei danni nei modi e nei termini dell’acquis giurisprudenziale della Corte di Strasburgo, con ulteriore allungamento degli attuali tempi biblici. Rimane un fortissimo dubbio fra l’altro sulla retroattività di una legge italiana e l’emanazione di nuove norme limitative con un “possono” ritornare in Italia, rispetto al diritto pieno precedente e più ampio dei ricorrenti.

In realtà la “possibilità” non è un obbligo, come i funzionari e legulei italioti si sforzano di diffondere terrorizzando, con la minaccia della non ricevibilità per le pratiche regolarmente avviate a Strasburgo ma non ancora dotate del visto della ricevibilità.

Tuttavia se la legge Pinto avesse detto “devono” ritornare in Italia avrebbe violato un principio fondamentale e “naturale”, che nessuno può essere distolto ?nemmeno dalla legge- dal suo giudice naturale.

Se la Pinto avesse inteso dire che i processi pendenti sono trasferiti in Italia, avrebbe necessariamente dovuto allestire un meccanismo automatico di trasferimento.

Grande la perplessità per il fatto che la Pinto, legge ordinaria non ha rango sufficiente per modificare o incidere sulla legge di rango costituzionale qual è una Convenzione internazionale. L’art 17 della Convenzione di Strasburgo tutela i cittadini dalle pratiche dilatorie o vessatorie che gli Stati possono mettere in atto.

E’ anche vero che queste novanta sentenze a uno, del dicembre 2001 riguardano i diritti di cittadini per cause civili, ma esse si sommano alle centinaia, negli anni passati, già emesse, praticamente una al giorno.

Facciamo anche notare come a Strasburgo siano approdati, come deputati europei, magistrati che di questa linea di disordine e di disastro della giustizia nazionale, dal punto di vista penale, qualcosa dovrebbero sapere, visto che ne sono stati fra i protagonisti.

Prendendo a prestito uno slogan della sinistra, perché lo troviamo giusto, i ricchi riescono a difendersi e tutelarsi, i poveretti no, comunque anche i ricchi devono patire le pene dell’inferno per ovviare ad anni di mancata giustizia. Occupiamoci del futuro perché è lì che dovremo vivere il resto della nostra vita e quindi cambiamo il modo di amministrare giustizia prendendo a parametro i tempi e i modi dei precedenti di Strasburgo, così da essere in sintonia con il diritto europeo in fieri.

Altrimenti come si dice in modo spicciativo: gli stracci italiani vanno all’aria.

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