Giustizia

Ingabbiati

giacalone editoriale giustizia

La giustizia è talora rappresentata come bendata, nel senso che non deve guardare in faccia nessuno e procedere per la sua strada. Il guaio è quando procede alla cieca, creando danni che poi non è in grado di rimediare. Non tutti i suoi guai saranno risolti con la separazione delle carriere fra requirenti e giudicanti, ma uno dei suoi guai sono quelli che ritengono che bocciare quel che è giusto propizi quel che (forse) è meglio. Un caso specifico aiuta a capire perché non si riesce a rimediare e si lascia crescere quel che è scassato.

A luglio la Procura di Milano chiede l’arresto e la detenzione cautelare di immobiliaristi e amministratori, nell’ambito di un’inchiesta sull’urbanistica. Una volta espletate le procedure e sentiti gli interessati, il giudice concede gli arresti e i destinatari vengono condotti in vincoli. Il riesame, però, non soltanto li scarcera ma stabilisce che non solo non dovevano essere arrestati ma anche che non c’è alcun elemento che lasci pensare all’ipotesi di un reato. Considerato che la custodia cautelare dovrebbe servire in eccezionali condizioni di necessità e che le ipotesi che la rendono possibile si riferiscono tutte a pericoli immediati o a reati di violenza (in questo caso esclusi), dopo la ruvida bocciatura dell’appello la Procura avrebbe potuto – se ve ne erano gli elementi – continuare le indagini, completarle, depositare gli atti e chiedere il rinvio a giudizio degli indagati, in modo da ottenerne la condanna. Invece no, ha presentato ricorso in Cassazione avverso la revoca degli arresti. Così si arriva a metà novembre, con la Cassazione che riconosce la validità del riesame e conferma che gli arresti di luglio non ci sarebbero mai dovuti essere. Il punto è: ma se avesse deciso il contrario, che utilità e senso avrebbe avuto il rifare a novembre gli arresti già fatti a luglio? Quale immaginario pericolo immediato avrebbe potuto mai esserci dopo mesi? Si dice: la Procura ha diritto di ricorrere. Certo, ma non ha senso. Se non quello di salvare la faccia e nel tentativo rompersi la testa.

Per ottenere questo risultato sono stati impiegati 11 giudici, oltre al personale della Procura. Il che pone due questioni, che riportano al tema del futuro referendum e della separazione delle carriere.

La prima: ma i magistrati di Procura sono gli stessi per i quali si rivendica l’importanza della “cultura della giurisdizione”? Una frase misterica che vorrebbe dimostrare l’importanza che i magistrati requirenti (quelli che conducono le indagini e chiedono gli arresti) abbiano una cultura e una sensibilità che non faccia di loro degli accusatori ma del personale al servizio della giustizia e animato da spirito di giustizia. Perché in questo, come nella quasi totalità dei casi, l’esperienza reale dimostra l’opposto: sono portatori di una cultura dell’accusa e non s’affannano troppo a cercare e trovare anche gli indizi che smontino l’accusa e siano a favore dell’indagato. In questo caso, piuttosto, non sono stati capaci di trovare neanche quelli che sappiano reggere l’accusa.

La seconda: ma se i giudici successivi hanno accertato l’inesistenza del benché minimo appiglio per le custodie cautelari, i giudici che le hanno disposte su che si sono basati? E la risposta è anche la dimostrazione del fallimento del loro ruolo: si sono basati sulle carte dell’accusa. In altre parole: non sono stati dei giudici ma si sono sentiti parte della pretesa punitiva dello Stato, non soltanto colleghi ma funzionali all’impostazione della Procura. Il che crea non solo un’ingiustizia ma una devastante disfunzione: ci vogliono mesi e molti giudici, quindi tempo sottratto ad altre cause, per ripristinare la regolarità. Ricordando che questa non è una mia opinione, ma quel che discende dalle decisioni prese in sede giudiziaria.

E non ci si ferma qui, perché procedimenti così istruiti e condotti – con la custodia cautelare snaturata a strumento d’indagine, per carpire dagli interessati quel che non si è riusciti a trovare indagando – snaturano anche il successivo processo, ancora lontano nel tempo. Lo snaturano perché in questo modo la prova non si formerà affatto in dibattimento, con le due parti equivalenti davanti a un giudice terzo, giacché in giudizio si esamineranno le carte già da tempo pubblicate su tutti i giornali.

E siccome la legge prevede che al momento dell’inizio del dibattimento il giudice o il collegio giudicante siano vergini – privi di informazioni specifiche e pronti a seguire il contraddittorio per farsi una propria idea dei fatti e dell’interpretazione giuridica – ne discende che quei giudici si dovrà cercarli in Papuasia, altrimenti al processo di vergine non ci arriva nulla.

È così che si resta ingabbiati in una giustizia che tradisce lo spirito del Codice di procedura penale e che diluisce nei tempi lunghissimi la propria cecità, sperando d’accecare anche il pubblico disposto a seguire il processo per così tanto tempo.

Davide Giacalone, La Ragione 15 novembre 2025

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