Idee e memoria

Vuoto eterologo

Dopo le leggi manifesto ora abbiamo anche le sentenze costituzionali di bandiera: vi si afferma un principio, ma non si sa come possa essere messo in pratica. Presso i legislatori questo è un pessimo costume, nel quale convivono sia l’incapacità che l’ipocrisia, la pessima scrittura con la voglia di prendere l’appaluso senza manco sprecarsi a imparare la parte. Presso i giudici costituzionali, però, tale costume ha un difetto in più: è illegittimo. Dice la dottrina che una sentenza della Corte, ove abroghi questa o quella norma, non può lasciare che si crei un vuoto. Tanto è vero che quando si propone un referendum abrogativo la Corte controlla che, a seguito del suo esito, non possa esserci un vuoto.  Quel vuoto, però, s’è creato. E in una materia assai delicata: la fecondazione eterologa.

Non riapro la discussione sul tema specifico. Mi limito, qui, a ricordare che è aperta in tutto il mondo civile. Il fatto è che la Corte, con sentenza dello scorso 9 aprile, ha stabilito l’illegittimità del divieto di ricorrere a donatori di gameti. Detto in modo più semplice: ha reso legittima la fecondazione eterologa, considerando la genitorialità un diritto incoercibile. La mia opinione è che siano andati un po’ sul grossolano, ma non riapro la discussione, come promesso. Fatto è che la Corte stessa ha posto due limiti: a. che a chiederlo sia una coppia eterosessuale; b. che si sia accertata la loro impossibilità a procreare. Condivisibili o meno, li ha posti. Ponendoli ha sancito il principio che il diritto all’eterologa non è assoluto, ma subordinato a delle condizioni. Peccato che, una volta scolpito tale principio quei due limiti, che li si condivida o meno, non bastano.

Giusto per capirsi, si deve rispondere almeno a queste domande: 1. i donatori possono donare finché natura li assiste, o esistono dei limiti? perché più donazioni si accettano, da un singolo, più crescono le probabilità che, in quella stessa zona, ci siano fratelli inconsapevoli d’essere tali; 2. le caratteristiche sanitarie del donatore devono essere accertate e note? perché sarebbe curioso che fra i donatori ci fossero portatori di malattie genetiche; 3. nella cartella sanitaria del donatore ci sono solo i dati relativi alla salute, o anche quelli somatici e apparenti? perché in questo secondo caso potrebbero esserci scelte di tipo “biondo o bruno”, il che apre la via a mostruosità varie; 4. il donatore è e resta anonimo? ci sono paesi che garantivano l’anonimato, poi smontato dai giudici, su richiesta dei figli; 6. la donazione può essere accettata da chiunque, purché in coppia eterosessuale? perché potrebbe chiedere d’essere ingravidata la moglie sessantenne di un settantenne, sicché occorre una norma per dirle di no; 7. scusate la grettezza: tutto questo è a carico del contribuente o a spese proprie? Perché la genitorialità sarà pure incoercibile, ma essere coartati a pagare non per la salute, ma per l’incoercibilità altrui lo trovo non necessariamente scontato.

Così, giusto per accennare alcuni quesiti. A questo si aggiunga l’eventuale speculazione. Una clinica di Milano affermava di avere già praticato l’eterologa, ma i Carabinieri dei Nas sostengono che non è vero. Ove questi ultimi abbiano ragione è ragionevole supporre che la clinica stava facendosi pubblicità. E’ accettabile?

Mi pare evidente che non è legittimo usare lo strumento delle linee guida, che il governo sta preparando, per ribaltare, o ritardare l’attuazione di una sentenza della Corte costituzionale. Ritengo che i quesiti sopra esposti non si risolvano con i regolamenti, ma richiedono leggi, giacché produrranno (sicuramente, come altrove già succede) conflitti e ricorsi all’autorità giudiziaria. Ma oggi ho ritenuto di scrivere per richiamare l’attenzione su un punto: stiamo freschi, se anche la Corte costituzionale si mette a dettare prose suggestive, in aperto discostamento da ciò che dovrebbe guidare e contenere le sue sentenze.

Pubblicato da Libero

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